Il contraente, l’assicurato, il beneficiario o il danneggiato ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria
od ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previste dalla legge (“Mediazione civile per la
conciliazione delle controversie”, D.Lgs. 28 del 04/03/2010 oppure “Negoziazione assistita”, art. 3. DL. nr
132/2014), hanno facoltà di inoltrare reclamo per iscritto, con raccomandata anche a mano o via PEC, all’ufficio
reclami dell’intermediario o dell'impresa di Assicurazioni che ha emesso il contratto il cui indirizzo è riportato nel
fascicolo informativo.
I reclami indirizzati all’intermediario vanno inviati con le seguenti modalità ad uno dei seguenti indirizzi:
Posta raccomandata:Dorotea Srl
1) L’intermediario è tenuto a dare risposta scritta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. In caso di
ricezione di reclamo relativo ad un contratto concluso tramite un rapporto di libera collaborazione ai sensi
dell’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, Il responsabile della funzione incaricata della
gestione dei reclami di Dorotea srl trasmette il reclamo entro 15 giorni all’intermediario competente, fornendo
tutte le informazioni e la documentazione pertinente.
2) Qualora non dovessero ritenersi soddisfatti dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte
dell'impresa o dell'intermediario entro il termine di 45 giorni, potranno rivolgersi all
'IVASS, Servizio Vigilanza
Intermediari”, via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, (fax:
06 42133206, pec:
ivass@pec.ivass.it, Info su:
www.ivass.it) allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa o dall’intermediario.
3) In conformità al Provvedimento IVASS n. 163 del 25 novembre 2025, l’Intermediario informa il cliente che,
qualora non risulti soddisfatto della risposta al reclamo oppure non abbia ricevuto riscontro entro 45 giorni dalla
presentazione dello stesso all’Impresa di riferimento o all’intermediario, il cliente ha il diritto di rivolgersi
all’Arbitro Assicurativo (AAS).
L’Arbitro Assicurativo è un organismo indipendente istituito presso IVASS, che opera attraverso una procedura
semplice, gratuita e non vincolante, finalizzata a favorire una soluzione imparziale della controversia.
Il cliente può presentare ricorso all’AAS utilizzando i moduli e le modalità indicate sul sito dell’Arbitro
Homepage | Sito dell'Arbitro Assicurativo, dove sono disponibili:
-
regolamento dell’Arbitro Assicurativo,
-
canali di invio e tempi del procedimento,
-
FAQ e istruzioni operative.
4)
I soggetti di cui al punto 1) possono anche rivolgersi al “Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di
assicurazione e riassicurazione", presso CONSAP Spa, Via Yser, 14 00198 Roma - tel: 39 06 857961 o via PEC consap@pec.consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività
di intermediazione, non risarcito dall'intermediario stesso o non indennizzato dalla polizza di responsabilità civile
dell’intermediario.